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Lo psicologo è il professionista che applica le conoscenze, gli strumenti e i metodi prodotti dallo studio scientifico del comportamento, dei processi psichici, delle emozioni e delle relazioni umane per promuovere il benessere psicologico delle persone in tutte le fasi del ciclo di vita, nei diversi contesti in cui essa quotidianamente si esprime.
In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stesse e gli altri e di agire in modo consapevole, coerente ed efficace (Cod. Deont. degli Psicologi Italiani, art.3).
Possiede competenze nel campo della psicopatologia ma essa non costituisce l'ambito esclusivo di esercizio della sua professione e, a differenza del medico e dello psichiatra con i quali spesso collabora, opera esclusivamente sugli aspetti psichici, relazionali e comportamentali della stessa.

In Italia la professione di psicologo è regolamentata dalla Legge n.56 del 18 febbraio 1989, la quale stabilisce che essa «comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito» e che per esercitarla è necessario aver conseguito una laurea quinquennale in psicologia (laurea specialistica o magistrale) e, dopo aver effettuato un tirocinio annuale, aver ottenuto l'abilitazione in psicologia mediante il superamento dell'esame di Stato e la conseguente iscrizione all’Albo dell'Ordine degli Psicologi della Regione di appartenenza.

Lo psicoterapeuta è uno psicologo (o un medico) specializzato in psicoterapia presso una scuola almeno quadriennale riconosciuta con Decreto del MIUR (in precedenza MURST) e abilitato al suo esercizio mediante l’iscrizione nell’apposito elenco presso l’Ordine territoriale a cui appartiene.

Nell'esercizio della sua attività professionale lo psicologo è tenuto al rispetto delle norme del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, predisposte a tutela della clientela, della professione e della collettività.

Chiunque, essendo sprovvisto della necessaria formazione e delle dovute abilitazioni, svolga attività e funzioni proprie dello psicologo o dello psicoterapeuta commette il reato di "esercizio abusivo della professione" previsto dal Codice Penale all'art.348. Data la gravità di tale condotta per il rischio di danno che comporta nei confronti dei clienti/pazienti, è importante che chiunque venga a conoscenza di simili situazioni informi le Autorità competenti affinchè possano compiere i dovuti accertamenti e, se possibile, l'Ordine degli Psicologi della Regione dove tale esercizio abusivo avviene.